La “comunicazione di inizio attività” (CIA) è adempimento necessario per tutti gli studi professionali e deve essere effettuata per ogni singola struttura adibita a studio e NON per ogni professionista che lavori all’interno della struttura stessa.

Dovrebbe essere il professionista proprietario, locatore o usufruttuario della struttura a dover effettuare la “comunicazione di inizio attività” contrariamente a quanto in precedenza richiesto, ovvero che tutti i professionisti operanti nello stesso studio dovessero presentare una CIA (e, qualora esercitassero in più studi, presentassero una CIA per ciascuno di essi);

Uno studio professionale rimane tale indipendentemente dal numero di professionisti che lavorano al suo interno e indipendentemente dal numero di locali che lo compongono; Questo punto è rilevante poiché si richiede agli Psicologi il rispetto di requisiti strutturali complessi e onerosi (propri degli ambulatori e non degli studi professionali) in funzione del numero di psicologi che svolgono la propria attività professionale all’interno dello studio o del numero di locali di quest’ultimo;

Non dovrebbe essere necessario allegare planimetrie, documenti catastali e/o edilizi ai fini della “comunicazione di inizio attività” poiché per quest’ultima è sufficiente che il professionista dichiari che la struttura possiede i requisiti strutturali previsti. E' stato già chiarito che tra questi requisiti sono da escludere la presenza di un lavamani all’interno delle stanze per i colloqui e la presenza di pavimentazioni e pareti impermeabili.

Ad esempio per l’Emilia-Romagna gli studi già operanti dovranno effettuare le relative comunicazioni indicativamente entro la metà del mese di marzo 2024.

Maggiore attenzione dovrà essere prestata da chi inizia l’attività libero professionale dal momento che è prevista una comunicazione obbligatoria da effettuare prima dell’apertura dello studio. Chi avesse necessità di aprire l’attività nei primi giorni di gennaio potrà contattare direttamente gli Uffici Comunali competenti (es. SUAP, Ufficio Tecnico) per tutte le informazioni in merito.

Precisiamo in ogni caso che gli enti preposti alla ricezione della comunicazione di avvio o svolgimento dell’attività sanitaria sono i Comuni presso i quali ha sede lo studio, che forniranno i modelli da utilizzare, e le Aziende USL per la verifica a campione dei requisiti.

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